Morosità incolpevole
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- Giovedì, 12 Marzo 2015 17:54
Aggiornamento: scadenza avviso prorogata al 27 marzo 2015.
Decreto interministeriale 14/05/2014 "Attuazione dell'art. 6 comma 5 del decreto legge 31/08/2013 n.102 - Morosità incolpevole"
Dovendo questo Ufficio procedere alla richiesta del fabbisogno relativo a casi di disagio abitativo riconducibile alla "morosità incolpevole" per l'anno 2014, si chiede ai cittadini interessati di voler far pervenire entro il giorno 20 27 marzo 2015, ore 13:00, la propria richiesta in carta semplice intestata a "Comune di Tito, Ufficio segreteria" e completa della seguente documentazione:
- Richiesta in carta semplice
- Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità
- Fotocopia dell'atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida
- Fotocopia del contratto di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo regolarmente registrato
Cosa è
I casi di "morosità incolpevole" sono da intendersi come "la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale familiare.
Richiedenti
Per accedere al Fondo per l'annualità 2014 i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Reddito I.S.E. non superiore ad € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00
- Destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida
- Titolare di contratto di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo regolarmente registrato
- Cittadinanza italiana
Il Comune verifica inoltre che il richiedente, ovvero un componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
Informazioni e chiarimenti
tel. 0971 79 62 19 / 22 /15