Equiparazione abitazione principale ai fini IMU
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- Giovedì, 21 Novembre 2013 19:03
Il Consiglio comunale, in data 20 novembre 2013, ha deliberato:
- Di equiparare, ai sensi dell'art. 2-bis del D.L. 102/2013 convertito in Legge 124/2013, all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore-figlio) che le utilizzano come abitazione principale;
- Di stabilire che in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- Di definire, per l'applicazione dell'agevolazione di cui sopra, che il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee), relativo all'anno 2012, del nucleo familiare del proprietario al quale subordinare la fruizione del beneficio non deve essere superiore ad euro 15.000;
- Di subordinare la spettanza del beneficio alla presentazione, a pena di decadenza, di un'apposita comunicazione su modello predisposto dall'Ufficio Tributi dell'Ente e presentato al protocollo generale del comune entro il 16 dicembre 2013.