Comune di Tito

Emergenza Coronavirus, misure su spostamenti e riapertura

Con il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 e il D.P.C.M. del 17 maggio 2020, sono state introdotte nuove misure di contenimento della diffusione del virus Covid 19.

Spostamenti
• Cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale;
• Fino al 2 giugno sono vietati gli spostamenti in regioni diverse se non per comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza e motivi di salute. Resta consentito il rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione;
• Fino al 2 giugno sono vietati gli spostamenti da e per l’estero se non per comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza e motivi di salute. Resta consentito il rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione;
• Divieto di mobilità dalla propria residenza o abitazione per le persone sottoposte a quarantena;
• Fino al 14 giugno è fatto divieto alle persone con infezione respiratoria con febbre maggiore di 37,5°C di lasciare la propria abitazione e contattare il proprio medico di base;
• È fatta raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
• Vietati gli assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, salvo che tra conviventi in proprietà pubblica o privata;
• Consentito l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici nel rispetto del divieto di assembramento e del mantenimento di distanza interpersonale di 1 mt. E’ consentito l’accesso alle aree gioco dei minori accompagnati dai propri genitori, nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020.
Centri estivi
• Dal 15 giugno è consentito l’accesso ai bambini e ai ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, nel rispetto delle misure previste dall’allegato 8 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020.
Attività sportive
• È consentita l’attività sportiva o attività motoria all’aperto nel rispetto della distanza interpersonale di 2 mt per l’attività sportiva e di 1 mt per ogni altra attività;
• Sospesi gli eventi e le competizioni sportive, in luoghi pubblici o privati;
• Sono consentiti gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive, sempre nel rispetto del distanziamento sociale di 1 mt, senza creare assembramenti e a porte chiuse. In ogni caso, vanno svolti nel rispetto delle linee guida emanate dall’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio;
• L’attività sportiva, per tutte le discipline sportive riconosciute dal CONI, è consentita all’interno degli impianti e circoli sportivi se svolta all’aperto e tale da consentire detta attività nel rispetto del distanziamento sociale ed evitare il contatto fisico tra i singoli atleti. Resta precluso l’utilizzo degli spazi comuni quali spogliatoi, docce, palestre e piscine;
• Dal 25 maggio, consentita l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati. Le stesse devono essere svolte nel rispetto della distanza interpersonale di 1 mt, del divieto di assembramento e delle linee guida di cui all’allegato 17 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020.
Attività di gioco
• Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo.
Spettacoli
• Dal 15 giugno, sono consentiti gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto. Detti spettacoli devono svolgersi con posti a sedere preassegnati e distanziati e comunque nel rispetto della distanza interpersonale di 1 mt (max 1000 spettatori per spettacoli all’aperto, max 200 spettatori per spettacoli al chiuso). Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida contenute nell’allegato 9 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020.
Funzioni religiose
• Possono svolgersi funzioni religiose con presenza di persone nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, di cui agli allegati da 1 a 7 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020.
Musei
• È consentita la riapertura tenendo conto delle dimensioni degli spazi e garantendo ingressi contingentati, nel rispetto della distanza interpersonale di 1 mt e del divieto di assembramento. Le attività dovranno svolgersi nel rispetto delle linee guida contenute nell’allegato 17 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020.

Attività economiche, produttive, sociali e ricettive
• Le attività di commercio al dettaglio (anche al di fuori di negozi, banchi e mercati, commercio al dettaglio ambulante) potranno svolgersi nel rispetto della distanza interpersonale di 1 mt e garantendo ingressi contingentati. Si raccomanda il rispetto dei protocolli di cui agli allegati 10,11 e 17 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020;
• Sono sospese le attività di centri benessere, centri termali, centri culturali e centri sociali;
• Le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie) sono consentite nel rispetto dei protocolli di cui agli allegati 10 e 17 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020. Resta consentita l’attività di consegna a domicilio e di asporto nel rispetto della distanza interpersonale di 1 mt;
• Sono consentite le attività inerenti i servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, trattamenti estetici e gli altri servizi o centri per il benessere fisico) nel rispetto degli allegati 10 e 11 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020;
• Dal 25 maggio sono consentite le attività ricettive nel rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di 1 mt negli spazi comuni e senza alcun assembramento, secondo gli allegati 10 e 17 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020.

Uso di mascherine
• Obbligo sull’intero territorio regionale di usare dispositivi di protezione individuale nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, nonché per accedere a tutte le attività di vendita al chiuso, per l’accesso agli uffici della pubblica amministrazione, alle strutture socio-sanitarie, nonché all’aperto all’interno dei mercati. Tale obbligo non è valido per i bambini al di sotto dei 6 anni e per i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso delle mascherine ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti, e i soggetti che svolgono attività motoria o sportiva in luogo isolato.

Inoltre, si ricorda che:
tutti i soggetti che rientrano nel Comune di Tito fino al 3 giugno, provenienti da qualsiasi Paese estero o regione d’Italia (qualora la permanenza sul territorio nazionale superi le 72 ore e solo per comprovate esigenze lavorative), e vi soggiornino anche temporaneamente, dovranno comunicare tale circostanza al numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688, oppure al proprio medico di medicina generale, ovvero pediatra di libera scelta:
Dott. Caronna 0971.794054
Dott Conte 0971.794836
Dott. Scavone 0971.794611
Dott.ssa Petrone 0971.798762
Dott. Iannuzzi 0971.798562
Dott. La Torre 0971.798562
Dott. Adinolfi 347.3023280
Dott. Cancro 333.1864691
Dopo averlo comunicato al proprio medico è necessario autocensirsi inviando un’email con i propri dati anagrafici e contatti telefonici a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o contattando la Polizia Locale al numero telefonico 0971.796236.
I soggetti coinvolti dovranno osservare la permanenza domiciliare con isolamento per 14 giorni.
A partire dal 3 giugno 2020 l’obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni non sarà obbligatorio per tutti coloro che provengono da altre regioni d’Italia e dagli Stati Membri dell’Unione Europea, Stati parte dell’accordo Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
Resta l’obbligo per tutti coloro che provengono da altri Paesi esteri fino al 14 giugno 2020.

pdf Ordinanza Presidente regione Basilicata n. 22 del 17 maggio 2020
pdf Dpcm del 17 maggio 2020
pdf Allegati al Dpcm del 17 maggio 2020
» Decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020

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