Comune di Tito

Bruciatura delle stoppie

Si avvisano gli operatori agricoli e tutti i cittadini che esplicano attività nelle aree rurali, fatti salvi i divieti per le aree protette, che:
• La bruciatura delle stoppie potrà effettuarsi in questo Comune a partire dal giorno 20 del mese di agosto c.a., dovrà in ogni caso essere effettuata di mattina, con accensione non prima delle ore 4.00 e totale spegnimento entro le ore 10.00, in condizioni atmosferiche normali e prive di vento.
• Il proprietario o conduttore dei terreni interessati alle operazioni di bruciatura delle stoppie ha l’obbligo di inviare apposita comunicazione al Comando Stazione Carabinieri Forestali dello Stato competente territorialmente, almeno 5 giorni prima dell’inizio della bruciatura, indicando la persona responsabile delle operazioni e l’esatta ubicazione del fondo.
• Il proprietario o conduttore del fondo nel quale siano presenti stoppie, dovrà, entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione della fase di raccolta, eseguire una precesa lungo il perimetro consistente nella lavorazione di una fascia di terreno larga dai sette ai dieci metri, che non presenti residui o stoppie affioranti, ridotta a metri cinque se trattasi di terreni con superficie inferiore ad un ettaro e/o se nel caso di superfici contigue con altre, condotte da soggetti diversi pure obbligati alla realizzazione della precesa. La larghezza della citata precesa deve essere compresa fra i dodici e quindici metri, qualunque sia la estensione del fondo, lungo i confini che distano meno di cento metri da superfici boscate, rimboschite, cespugliate, a macchia mediterranea, a coltura arborea da legno, nonché da terreni a coltura agraria abbandonati o adiacenti a strade o ferrovie.

A carico dei trasgressori, fatta salva la normativa penale prevista in materia, per le violazioni di cui alla presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni pecuniarie già previste dall’art.12 della Legge Regionale del 22 Febbraio 2005, n.13 e precisamente:
a) da Euro 380,00 ad Euro 2.600,00 per chiunque brucia le stoppie prima del termine temporale fissato dalla presente ordinanza;
b) da Euro 160,00 ad Euro 1.050,00 per chiunque avvia la bruciatura fuori dagli orari consentiti e/o in condizioni atmosferiche avverse e/o non ne segue costantemente l’intero processo;
c) di Euro 160,00 per chiunque effettua la bruciatura delle stoppie senza inoltrare idonea comunicazione al Comando Stazione Forestale dello Stato competente territorialmente, almeno 5 giorni prima dell’inizio della bruciatura, indicando la persona responsabile delle operazioni e l’esatta ubicazione del fondo;
d) da Euro 270,00 ad Euro 1.600,00 per chiunque non esegue le precese;
e) da Euro 160,00 ad Euro 1.050,00 per chiunque esegue le precese con larghezza inferiore a quella prescritta.

pdf L'ordinanza sindacale n.56/2019

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