Comune di Tito

Imu, riduzione per comodato d'uso ai familiari

Riduzione del 50% della base imponibile dell'imposta municipale unica in caso di cessione dell’abitazione in comodato ai familiari (figlio-genitore/genitore-figlio)

Condizioni per poter usufruire del beneficio:

  1. il contratto di comodato deve essere registrato, secondo le disposizioni che regolano l’imposta di registro;
  2. il comodante possieda un solo immobile, ad uso abitativo, in Italia. Pertanto , il possesso di un altro immobile che non sia destinato ad uso abitativo non impedisce il riconoscimento dell’agevolazione;
  3. il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
  4. il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il beneficio deriva dalla risoluzione MEF n. 1/DF del 17 febbraio 2016.
L’art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 2015 ha inserito infatti, nel comma 3 dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lett. 0a) che prevede un ulteriore caso di riduzione della base imponibile dell’IMU.

La risoluzione n. 1/DF del 17.02.2016 ha apportato gli attesi chiarimenti in materia, ovvero:

0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

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