Accertamento violazioni

Sabato, 08 Maggio 2010 12:15

Accertamento violazioni

L'accertamento delle violazioni è documentato con la compilazione di un preavviso, di un verbale di contestazione o di un verbale per l'applicazione della sanzione accessoria.

PREAVVISO: è un atto scritto che compila l'agente di Polizia Locale quando accerta una violazione alle norme che regolano la sosta dei veicoli. Viene rilasciato quando non è possibile la contestazione immediata per assenza del trasgressore o del proprietario del veicolo. Si deve provvedere al pagamento del preavviso entro 30 giorni dalla data d'accertamento.
Per un eventuale ricorso è necessario attendere la notifica di copia del verbale.

VERBALE DI CONTESTAZIONE: viene rilasciato quando la violazione è contestata immediatamente sul posto, a chi ha commesso l'infrazione e agli altri soggetti solidamente responsabili, se presenti, altrimenti quando viene notificata copia dell'atto. Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica stessa del verbale.

VERBALE PER L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE ACCESSORIA, questo verbale comporta:
- la rimozione del veicolo, con la possibile immediata riconsegna del mezzo, previo pagamento del costo della chiamata del carro attrezzi o della rimozione;
oppure
- il fermo amministrativo o il sequestro del veicolo. Il mezzo va assegnato subito in custodia, salvo impedimenti, al proprietario, se presente sul posto, o al trasgressore o ad altro avente titolo. Se il conducente è minorenne la custodia sarà assegnata al genitore o a chi ne esercita la sorveglianza o ad altra persona da questi delegata. E' prevista un sanzione per chi si rifiuta di prendere in custodia il mezzo.

Tempi di notifica

In caso di violazione al Codice della strada, il verbale deve essere notificato al responsabile entro 90 giorni (360 gg. se residente all'estero) dalla data d'accertamento della violazione. I 90 giorni decorrono dal giorno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione. Se il 90° giorno è festivo, il termine decade il primo giorno feriale successivo.
Oltre i 90 giorni la notifica è inefficace, salvo circostanze particolari come: mancato aggiornamento del cambio di proprietà o di residenza presso i pubblici registri (art. 386 del regolamento d'esecuzione del Codice della strada), in tal caso il termine di 90 giorni decorre dalla data in cui il comando di Polizia Municipale ha avuto la possibilità di conoscere i nuovi dati.

Modalità di notifica

Copia del verbale è notificata al trasgressore e/o al responsabile in solido con le seguenti modalità:
- consegna immediata di copia del verbale agli interessati, in caso di contestazione immediata;
- tramite servizio postale;
- tramite messi comunali.

CONSEGNA IMMEDIATA
Il rifiuto di firmare e/o di ricevere copia del verbale, da parte del responsabile della violazione, equivale a "notifica immediata" eseguita.

CONSEGNA TRAMITE MESSO COMUNALE
Copia del verbale può essere notificata, in assenza del destinatario o di persone di famiglia/conviventi (non palesemente incapace o minore di 14 anni) a persone incaricate a ricevere l'atto (ad es: vicino di casa o portiere).

In questi casi, se la notifica avviene tramite messo comunale, l'addetto alla notifica fa sottoscrivere la consegna dell'atto (consegnato in busta chiusa) alla persona incaricata a ricevere e deve dare notizia dell'avvenuta notifica al destinatario dell'atto medesimo mediante raccomandata. (art. 139 c.p.c.).
In assenza del destinatario e di persona incarica a ricevere l'atto, il messo comunale deve lasciare un avviso in cui dichiara i motivi dell'impossibile consegna dell'atto e che l'atto medesimo sarà depositato presso la Casa comunale.
Successivamente all'interessato sarà spedita una raccomandata per comunicare la giacenza del verbale presso l'ufficio messi (art. 140 c.p.c.). In tal caso la data d'avvenuta notifica è la data d'invio della raccomandata e non quella del ritiro del verbale.

CONSEGNA TRAMITE SERVIZIO POSTALE
Se la notifica di copia del verbale avviene tramite servizio postale, in assenza dell'interessato e di altre persone a cui l'atto può essere consegnato, il portalettere rilascerà un avviso nella cassetta della posta con il quale si comunica la giacenza presso l'ufficio postale di una raccomandata contenente un atto giudiziario.
Seguirà una ulteriore raccomandata contenente la comunicazione d'avvenuto deposito (Cad) dell'atto giudiziario medesimo che comporta una spesa aggiuntiva di euro 4,30. La notifica s'intende regolarmente compiuta decorsi 10 giorni dalla data del deposito dell'atto presso l'ufficio postale con l'invio della seconda raccomandata. 

CASI PARTICOLARI

Come pagare

Il pagamento delle multe può essere effettuato:

Il pagamento di somme di importo inferiore a quello riportato sul verbale o effettuato oltre i termini di legge non estingue l'illecito. La somma versata viene trattenuta a titolo di acconto fino all'iscrizione a ruolo e si procede poi al recupero dell'importo mancante mediante la procedura esecutiva (artt. 203/3° comma e 206 del C.d.S.).
Eventuali reclami o segnalazioni non interrompono i termini di pagamento.

Tempi

Se è stato rilasciato il preavviso, il trasgressore ha 7 giorni di tempo per pagare dalla data d'accertamento.
Se è stato rilasciato il verbale di contestazione, immediato o notificato, il trasgressore ha 60 giorni di tempo per pagare, dalla contestazione o dalla notifica stessa del verbale.
Se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione del verbale, l'importo dlla sanzione può essere ridotto del 30%. Dal beneficio del 30% restano escluse le spese di accertamento e notifica e l'importo finale non può essere arrotondato.

Ricorso

Ai sensi dell'art.203 del D.Lgs. 30/04/1992 il trasgressore o gli obbligati in solido, nel termine di 60 gg. dalla data di contestazione o dalla notificazione del presente verbale, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti, possono proporre ricorso al Prefetto di Potenza da presentarsi all'ufficio o comando a cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando i docuemnti ritenuti idonei. Nel ricorso può essere richiesta eventualmente l'audizione personale.
Si avverte inoltre che, ai sensi dell'art-204 del citato D.Lgs, il Prefetto, qualora ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione.
Ai sensi dell'art.204/Bis del citato D.Lgs, gli interessati possono inoltre, entro 30 gg. dalla data di contestazione o notificazione della violazione, proporre opposizione direttamente al Giudice di Pace di Potenza. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso o non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale costituisce il titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale.

 

Per informazioni

Polizia Locale - Comune di Tito (PZ)
Tel 0971 796236
fax 0971 794943

orario ORARIO APERTURA AL PUBBLICO:
MATTINA dal lunedì al venerdì 9:00 - 12:00
POMERIGGIO lunedì e mercoledì 16:00 - 18:00


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Responsabile: Dott.ssa Rosa Moscarelli